Accordo›Titolo IV
Art. 40
In vigore dal 31 lug 2004
Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l'Algeria abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Algeria, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, semprechè dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o l'Algeria, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l'abolizione ditali misure.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-40