AccordoTitolo III

Art. 36

Definizioni

In vigore dal 31 lug 2004
Definizioni Ai fini del presente accordo: a) per "prestatore di servizi" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio proveniente dal territorio di una parte e destinato a un consumatore dell'altra parte grazie a una presenza commerciale (stabilimento) nel territorio dell'altra parte e alla presenza di persone fisiche di una parte nel territorio dell'altra; b) per "società Comunitaria" o "società algerina" si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell'Algeria che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sui territorio della Comunità o dell'Algeria. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell'Algeria che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell'Algeria viene considerata una società Comunitaria o algerina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o dell'Algeria; c) per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima; d) per "filiale" di una società si intende un'impresa commerciale senza personalità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione; e) per "stabilimento", si intende la facoltà delle società Comunitarie o algerine definite alla lettera b) di accedere ad attività economiche mediante l'apertura di consociate o di filiali rispettivamente in Algeria o nella Comunità; f) per "attività" si intendono quelle economiche; g) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale e commerciale e le libere professioni; h) per "cittadino della Comunità" o "cittadino dell'Algeria" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o dell'Algeria. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comportano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente titolo i cittadini degli Stati membri o dell'Algeria stabiliti al di fuori della Comunità e dell'Algeria e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell'Algeria e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell'Algeria, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Algeria conformemente alle rispettive legislazioni.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-36

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Definizioni (Art. 36 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo