AccordoTitolo III

Art. 33

Presenza temporanea di persone fisiche

In vigore dal 31 lug 2004
Presenza temporanea di persone fisiche 1. Una società Comunitaria o una società algerina stabilita, rispettivamente, sul territorio dell'Algeria o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere temporaneamente da una delle sue filiali o consociate, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, cittadini degli Stati membri e dell'Algeria, purchè si tratti di personale chiave ai sensi del paragrafo 2 impiegato esclusivamente da queste società e dalle loro filiali o consociate. I permessi di soggiorno e di lavoro di queste persone coprono unicamente la durata del contratto. 2. Per personale chiave delle summenzionate imprese, in seguito denominate "società", si intendono le "persone trasferite all'interno della società" ai sensi della lettera c), purchè la società sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate direttamente da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno 12 mesi prima di questo trasferimento. Si tratta di persone appartenenti alle categorie seguenti: a) quadri superiori di una società che svolgono prevalentemente mansioni direttive sotto la supervisione o la direzione generale del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, in particolare coloro che: - dirigono la società oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; - controllano e coordinano l'attività degli altri membri del personale che svolgono mansioni ispettive, direttive o tecniche; - procedono all'assunzione o al licenziamento di personale o raccomandano l'adozione di misure nei suoi confronti in virtù dei poteri loro conferiti; b) dipendenti di una società in possesso di conoscenze particolari indispensabili per il servizio, le attrezzature di ricerca, le tecnologie o la gestione della società. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per la società, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attività che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; c) per "persona trasferita all'interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso una società sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nell'ambito di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; la società in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso una società (filiale, consociata) di questa società che svolge effettivamente attività economiche simili sul territorio dell'altra parte. 3. L'ingresso e la presenza temporanea nei territori rispettivi dell'Algeria e della Comunità di cittadini degli Stati membri o dell'Algeria sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che svolgono mansioni di quadri superiori ai sensi del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una società algerina o una società Comunitaria rispettivamente nella Comunità o in Algeria, a condizione che: - detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che; - non esistano altri rappresentanti, uffici, consociate o filiali della società in uno Stato membro della Comunità o in Algeria.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-33

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