Accordo›Titolo III
Art. 32
Presenza commerciale
In vigore dal 31 lug 2004
Presenza commerciale
1. a) L'Algeria concede per lo stabilimento delle società Comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato al le società di paesi terzi.
b) L'Algeria concede, per l'attività delle filiali e consociate di Società Comunitarie stabilite sul suo territorio conformemente alla sua legislazione, un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la loro attività, di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali algerine di società di un paese terzo.
2. Il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), viene concesso alle società, filiali e consociate stabilite in Algeria all'entrata in vigore del presente accordo nonché alle società, filiali e consociate che vi si stabiliranno dopo questa data.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-32