Accordo
Art. 28
In vigore dal 31 lug 2004
La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 6.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-28