Accordo
Art. 23
In vigore dal 31 lug 2004
Si applica tra le parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
Se una parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, può adottare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-23