Accordo

Art. 18

In vigore dal 31 lug 2004
1. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni di cui all', paragrafi 2 e 3, e all' corrisponde all'aliquota effettivamente applicata nei confronti della Comunità il 1 gennaio 2002. 2. Qualora l'Algeria dovesse aderire all'OMC, i dazi applicabili alle importazioni tra le parti equivarrebbero all'aliquota consolidata in sede di OMC o a un'aliquota inferiore, effettivamente applicata, in vigore al momento dell'adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga ornnes successiva all'adesione all'OMC, si applicherà il dazio ridotto. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta dopo la conclusione dei negoziati. 4. Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il 1 gennaio 2002.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002. — Testo vigente | Portale Normativo