Accordo
Art. 18
In vigore dal 31 lug 2004
1. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni di cui all', paragrafi 2 e 3, e all' corrisponde all'aliquota effettivamente applicata nei confronti della Comunità il 1 gennaio 2002.
2. Qualora l'Algeria dovesse aderire all'OMC, i dazi applicabili alle importazioni tra le parti equivarrebbero all'aliquota consolidata in sede di OMC o a un'aliquota inferiore, effettivamente applicata, in vigore al momento dell'adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga ornnes successiva all'adesione all'OMC, si applicherà il dazio ridotto.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta dopo la conclusione dei negoziati.
4. Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il 1 gennaio 2002.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-18