Accordo
Art. 14
In vigore dal 31 lug 2004
1. Ai prodotti agricoli originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.
2. Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.
3. Ai prodotti della pesca originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 3 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.
4. Ai prodotti della pesca originari della Comunità elencati nel protocollo n. 4 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.
5. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-14