Accordo

Art. 14

In vigore dal 31 lug 2004
1. Ai prodotti agricoli originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute. 2. Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute. 3. Ai prodotti della pesca originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 3 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute. 4. Ai prodotti della pesca originari della Comunità elencati nel protocollo n. 4 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute. 5. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 5.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002. — Testo vigente | Portale Normativo