Accordo
Art. 11
In vigore dal 31 lug 2004
1. L'Algeria può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell', maggiorando o ripristinando dazi doganali.
Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà siano causa di gravi problemi sociali.
I dazi doganali all'importazione applicabili in Algeria ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15% delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.
Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di cui all'.
Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e delle tasse o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.
L'Algeria informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Algeria presenta al Comitato di associazione un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione ditali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione può decidere un calendario diverso.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il Comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Algeria a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-11