Accordo
Art. 16
In vigore dal 31 lug 2004
1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica, o nel caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunità e l'Algeria possono modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo.
2. La parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.
3. Qualora la Comunità o l'Algeria, a norma del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
4. L'altra parte contraente può chiedere l'avvio di consultazioni in seno al Consiglio di associazione sulla modifica del regime previsto dal presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-16