Accordo

Art. 17

In vigore dal 31 lug 2004
1. La Comunità e l'Algeria evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e tasse di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Negli scambi tra la Comunità e l'Algeria non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione nè altre misure di effetto equivalente. 3. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra l'Algeria e la Comunità sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 4. L'Algeria abolisce entro il 1 gennaio 2006 il dazio supplementare provvisorio applicato ai prodotti elencati all'allegato 4. Il dazio viene ridotto uniformemente di 12 punti all'anno a decorrere dal 1 gennaio 2002. Qualora l'Algeria si fosse impegnata, a titolo della sua adesione all'OMC, ad abolire il dazio supplementare provvisorio entro tempi più brevi, si applicherebbe questo termine anticipato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-17

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