Accordo
Art. 12
In vigore dal 31 lug 2004
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Algeria che rientrano nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina, nonché ai prodotti elencati nell'allegato 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-12