Accordo

Art. 15

In vigore dal 31 lug 2004
1. La Comunità e l'Algeria esaminano la situazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, onde determinare le misure che la Comunità e l'Algeria dovranno applicare dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo conformemente all'obiettivo di cui all'. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e l'Algeria esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi reciproche, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-15

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