Accordo

Art. 22

In vigore dal 31 lug 2004
Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna, nelle condizioni e secondo le procedure di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-22

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