Accordo

Art. 26

In vigore dal 31 lug 2004
1. Nel caso in cui la Comunità o l'Algeria assoggettino le importazioni di prodotti tali da creare le difficoltà di cui all' a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra parte. Nei casi specificati agli , prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera c) del presente articolo, il più rapidamente possibile, la Comunità o l'Algeria, a seconda dei casi, forniscono al Comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. 2. L'applicazione del paragrafo 1, secondo comma è soggetta alle seguenti disposizioni: a) Per quanto riguarda l', la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'inchiesta. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate. b) Per quanto riguarda l', le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione. Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate. c) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preventivo, la Comunità o l'Algeria, a seconda dei casi, possono applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli , le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-26

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