Accordo›Titolo III
Art. 31
Prestazione transfrontaliera di servizi
In vigore dal 31 lug 2004
Prestazione transfrontaliera di servizi
L'Algeria concede ai prestatori Comunitari di servizi forniti sul suo territorio con mezzi diversi da una presenza commerciale o dalla presenza delle persone fisiche di cui agli un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-31