Accordo›Titolo III
Art. 37
Disposizioni generali
In vigore dal 31 lug 2004
Disposizioni generali
1. Le parti evitano di adottare misure che rendano le condizioni di stabilimento e di attività delle loro società più restrittive di quelle in vigore il giorno che precede la firma del presente accordo.
2. Le arti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perché diventino un "accordo di integrazione economica" ai sensi dell'articolo V del GATS. Nel formulare le raccomandazioni il Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento della nazione più favorita e degli obblighi di ciascuna parte nell'ambito del GATS, in particolare del suo articolo V.
Il Consiglio di associazione tiene conto altresì dei progressi fatti nel ravvicinare le legislazioni delle parti applicabili alle attività in questione. L'obiettivo di cui sopra è oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-37