Protocollo 6›Titolo VII
Art. 44
Merci in transito o in deposito
In vigore dal 31 lug 2004
Merci in transito o in deposito
Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o dell'Algeria oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-44