Protocollo 7›Titolo VII
Art. 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
In vigore dal 31 lug 2004
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenzà nell'ambito del presente accordo:
a) possa pregiudicare la sovranità dell'Algeria o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo;
b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all', paragrafo 2;
c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
3. Qualora dovesse sollecitare un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l'autorità richiedente fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-9-2