Protocollo 7Titolo VII

Art. 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

In vigore dal 31 lug 2004
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tali informazioni possono essere fornite per via informatica. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-8-2

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