Protocollo 6›Titolo IV
Art. 16
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
In vigore dal 31 lug 2004
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli , per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine ai sensi delle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Algeria, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo I si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Algeria ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell', paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell', e degli assortimenti definiti ai sensi dell', se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo l'Algeria può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:
a) ai prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 5% oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria;
b) ai prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 10% oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria.
Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all' dell'accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-16