Protocollo 6Titolo V

Art. 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione delle merci EUR.1

In vigore dal 31 lug 2004
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione delle merci EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: Parte di provvedimento in formato grafico IT "DUPLICATO" 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
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