Protocollo 6Titolo V

Art. 19

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1

In vigore dal 31 lug 2004
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1 1. In deroga all', paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: Parte di provvedimento in formato grafico IT "RILASCIATO A POSTERIORI" 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-19

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