Protocollo 6›Titolo III
Art. 14
Trasporto diretto
In vigore dal 31 lug 2004
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e l'Algeria o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli . Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Algeria.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
i) una descrizione esatta dei prodotti,
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,
e) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-14