Protocollo 6Titolo V

Art. 21

Rilascio dei certificati EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

In vigore dal 31 lug 2004
Rilascio dei certificati EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Algeria, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Algeria. I certificati EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-21

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