Protocollo 6Titolo V

Art. 25

Presentazione della prova dell'origine

In vigore dal 31 lug 2004
Presentazione della prova dell'origine Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione secondo le procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-25

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Presentazione della prova dell'origine (Art. 25 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo