Protocollo 6›Titolo V
Art. 30
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
In vigore dal 31 lug 2004
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all', paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all', paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulano di richiesta di cui all', paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-30