Protocollo 6Titolo V

Art. 32

Importi espressi in euro

In vigore dal 31 lug 2004
Importi espressi in euro 1. Per l'applicazione delle disposizioni dell', paragrafo 1, lettera b) e dell', paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, dell'Algeria o degli altri paesi di cui agli , equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati. 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell', paragrafo 1, lettera b) o dell', paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati. 4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso. 5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o dell'Algeria. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
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