Protocollo 6›Titolo VI
Art. 33
Assistenza reciproca
In vigore dal 31 lug 2004
Assistenza reciproca
1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e dell'Algeria si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Algeria si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-33