Protocollo

Art. 15

VALUTAZIONE DEI RISCHI

In vigore dal 5 feb 2004
VALUTAZIONE DEI RISCHI 1. Le valutazioni dei rischi intrapresi in forza del presente Protocollo sono effettuate secondo metodi scientifici comprovati, conformemente all'allegato III ed in considerazione dei metodi approvati di valutazione dei rischi. Tali valutazioni si basano come minimo sulle informazioni fornite conformemente all', e su altre prove scientifiche disponibili che consentono di determinare e di valutare i potenziali effetti sfavorevoli degli organismi viventi modificati sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversità biologica, tenendo conto altresì dei rischi per la salute umana. 2. La Parte importatrice si accerta che sia effettuata una valutazione di rischi per prendere una decisione ai sensi dell'. Essa può esigere che l'esportatore proceda alla valutazione dei rischi. 3. Il costo della valutazione dei rischi è a carico dell'autore della notifica se la Parte importatrice lo esige.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27#art-p-15

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