Protocollo

Art. 20

SCAMBIO D'INFORMAZIONI E CENTRO DI SCAMBIO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI BIOTECNOLOGICI

In vigore dal 5 feb 2004
SCAMBIO D'INFORMAZIONI E CENTRO DI SCAMBIO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI BIOTECNOLOGICI 1. Un Centro di scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici è istituito nel quadro del meccanismo di scambio previsto al paragrafo 3 dell' della Convenzione, per: a) agevolare lo scambio d'informazioni scientifiche, tecniche, ecologiche e giuridiche, nonché dei dati di esperienza, relativi agli organismi viventi modificati; b) aiutare le Parti a mettere in opera il Protocollo, in considerazione dei bisogni specifici dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli meno progrediti, dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e dei paesi aventi un'economia di transizione, nonché dei paesi che sono centri di origine e centri di diversità genetica. 2. Il Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici è un mezzo per rendere l'informazione disponibile ai fini specificati nel paragrafo 1 di cui sopra. Esso consente l'accesso alle informazioni pertinenti per l'applicazione del Protocollo, fornite dalle Parti. Esso consente inoltre di accedere agli altri meccanismi internazionali di scambio d'informazioni sulla prevenzione dei rischi bio-tecnologici, ove possibile. 3. Fatta salva la protezione delle informazioni confidenziali, ciascuna Parte comunica al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, ogni informazione che essa ha l'obbligo di fornire a titolo del Protocollo, e: a) Tutte le leggi, regolamentazioni e direttive nazionali in vigore volte all'applicazione del Protocollo, nonché le informazioni richieste dalle Parti nel quadro della procedura d'accordo preliminare in cognizione di causa; b) Ogni accordo o intesa bilaterale, regionale, o multilaterale; c) Un riassunto delle valutazioni dei rischi o degli studi ambientali relativi agli organismi viventi modificati, svolti in applicazione della sua regolamentazione ed effettuati in conformità all', ivi comprese, se del caso, le informazioni pertinenti concernenti i prodotti che ne sono derivati, vale a dire il materiale trasformato proveniente da organismi viventi modificati che contiene nuove combinazioni identificabili di materiale genetico replicabile, ottenuto avvalendosi della bio-tecnologia moderna; d) Le sue decisioni finali concernenti l'importazione o la fuoruscita di organismi viventi modificati; e) I rapporti sottoposti ai sensi dell', compresi i rapporti sull'applicazione della procedura di accordo preliminare in cognizione di causa. 4. Le modalità di funzionamento del Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, compresi i suoi rapporti sull'attività, sono esaminate e stabilite dalla Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo nella sua prima riunione e sono oggetto di ulteriori esami.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27#art-p-20

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