Protocollo

Art. 18

MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO, IMBALLAGGIO ED IDENTIFICAZIONE

In vigore dal 5 feb 2004
MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO, IMBALLAGGIO ED IDENTIFICAZIONE 1. Al fine di evitare effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversità biologica, in considerazione altresì dei rischi per la salute umana, ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari per esigere che gli organismi viventi modificati che sono oggetto di un movimento transfrontaliero intenzionale dipendente dal presente Protocollo siano manipolati, imballati e trasportati in condizioni di sicurezza secondo le regole e le norme internazionali pertinenti. 2. Ciascuna Parte prende provvedimenti per esigere che la documentazione di accompagnamento: a) degli organismi viventi modificati destinati ad essere direttamente utilizzati per l'alimentazione umana ed animale o destinati ad essere trasformati, indichi chiaramente che essi "possono contenere" organismi viventi modificati e che non sono destinati ad essere intenzionalmente introdotti nell'ambiente, ed indica i punti di contatto da interpellare per qualsiasi complemento d'informazione. La Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo prende una decisione che espone in modo particolareggiato le modalità di tale obbligo, in particolare il modo in cui si dovrà specificare l'identità di questi organismi nonché ogni particolare identificazione, non oltre due anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo; b) degli organismi viventi modificati destinati ad essere utilizzati in ambiente chiuso indichi chiaramente che si tratta di organismi viventi modificati specificando le regole di sicurezza da osservare per la manipolazione, lo stoccaggio, il trasporto e l'utilizzazione di questi organismi, ed indica i punti di contatto da interpellare per ogni complemento d'informazione ivi compreso il nome e l'indirizzo della persona e dell'istituzione cui sono spediti gli organismi viventi modificati; c) degli organismi viventi modificati destinati ad essere intenzionalmente introdotti nell'ambiente della Parte importatrice, nonché ogni altro organismo vivente modificato menzionato dal Protocollo, indichi chiaramente che si tratta di organismi viventi modificati, specifichi la loro identità e le loro caratteristiche ed aspetti pertinenti, nonché ogni regola di sicurezza da rispettare per la manipolazione, l'immagazzinaggio, il trasporto e l'uso di questi organismi, ed indichi le generalità della persona da contattare per qualsiasi complemento d'informazione nonché, se del caso, il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore, e contenga una dichiarazione certificante che il movimento è conforme alle prescrizioni del Protocollo applicabili all'esportatore. 3. La Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo determina se sia il caso di elaborare norme d'identificazione, di manipolazione, d'imballaggio e di trasporto e fissa le modalità di tale elaborazione, consultando altri organismi internazionali competenti in materia.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27#art-p-18

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MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO, IMBALLAGGIO ED IDENTIFICAZIONE (Art. 18 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversita' biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo