Protocollo

Art. 33

CONTROLLO E COMPILAZIONE DEI RAPPORTI

In vigore dal 5 feb 2004
CONTROLLO E COMPILAZIONE DEI RAPPORTI Ciascuna Parte vigila sul rispetto degli obblighi che le spettano ai sensi del presente Protocollo e, ad intervalli regolari decisi dalla Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo, fa rapporto alla Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo sui provvedimenti che essa ha preso per applicarne le disposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27#art-p-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo