Protocollo
Art. 30
ORGANI SUSSIDIARI
In vigore dal 5 feb 2004
ORGANI SUSSIDIARI
1. Ogni organo sussidiario creato dalla Convenzione o in virtù della medesima, può, sulla base di una decisione della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al presente Protocollo, esercitare funzioni a titolo del Protocollo, nel qual caso la Riunione delle Parti specifica le funzioni esercitate da detto organo.
2. Le Parti alla Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori di qualsiasi riunione di un organo sussidiario del Protocollo. Quando un organo sussidiario della Convenzione agisce in quanto organo sussidiario del Protocollo, le decisioni di competenza del Protocollo sono adottate unicamente dalle Parti del Protocollo.
3. Quando un organo sussidiario della Convenzione esercita le sue funzioni in quanto organo sussidiario del Protocollo, ogni membro dell'Ufficio di Presidenza di tale organo sussidiario, che rappresenta una Parte alla Convenzione che non è ancora Parte del Protocollo, viene sostituito da un nuovo membro che è eletto, fra le Parti del Protocollo.
Storico versioni
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