Protocollo
Art. 19
AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI E CORRISPONDENTI NAZIONALI
In vigore dal 5 feb 2004
AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI E CORRISPONDENTI NAZIONALI
1. Ciascuna Parte designa un corrispondente nazionale incaricato di provvedere a suo nome al collegamento con il Segretariato.
Ciascuna Parte designa inoltre una o più autorità nazionali competenti incaricate di svolgere le funzioni amministrative richieste dal Protocollo ed autorizzate ad agire a suo nome nell'esecuzione di queste funzioni. Una Parte può affidare ad una unica entità le funzioni di corrispondente nazionale e di autorità nazionale competente.
2. Ciascuna Parte comunica al Segretariato, non oltre la data di entrata in vigore del Protocollo per quel che la concerne, i nomi e gli indirizzi del suo corrispondente nazionale, e dell'autorità o delle autorità nazionali competenti. Quando una Parte designa più di un' autorità nazionale competente, essa indica al Segretariato, con una notifica a tal fine, quali sono i rispettivi settori di responsabilità di queste autorità. Se del caso, sarà almeno precisato quale autorità è competente per ciascun tipo di organismo vivente modificato. Ciascuna Parte notifica immediatamente al Segretariato ogni modifica della designazione del suo corrispondente nazionale o del nome, dell'indirizzo o della responsabilità della sua, o delle sue autorità nazionali competenti.
3. Il Segretariato trasmette senza indugio alle Parti le notifiche ricevute ai sensi del paragrafo 2 precedente, e rende tali informazioni disponibili tramite il Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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