Protocollo

Art. 17

MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI NON INTENZIONALI E MISURE DI EMERGENZA

In vigore dal 5 feb 2004
MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI NON INTENZIONALI E MISURE DI EMERGENZA 1. Ciascuna Parte prende adeguate misure per notificare agli Stati effettivamente colpiti o suscettibili di esserlo, al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici e, se del caso, alle organizzazioni internazionali competenti, ogni incidente di cui sia a conoscenza, che dipende dalla sua competenza e che dà luogo ad una fuoruscita che comporta o può comportare un movimento transfrontaliero non intenzionale di un organismo vivente modificato suscettibile di avere effetti sfavorevoli rilevanti sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversità biologica, tenendo conto altresì dei rischi per la salute umana in questi Stati. La notifica viene data non appena la Parte interessata viene a conoscenza di questa situazione. 2. Ciascuna Parte comunica al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, non oltre la data di entrata in vigore del presente Protocollo per quel che la concerne le generalità della persona abilitata a ricevere le notifiche date ai sensi del presente articolo. 3. Ogni notifica data ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, dovrebbe comportare i seguenti elementi: a) Qualsiasi informazione pertinente disponibile sui quantitativi stimati e le caratteristiche ed i caratteri pertinenti degli organismi viventi modificati; b) Informazioni sulle circostanze e la data prevista della fuoruscita, nonché sull'uso dell'organismo vivente modificato nella Parte di origine; c) Ogni informazione disponibile, relativa ai potenziali effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversità biologica, compresi i rischi per la salute umana, nonché ogni informazione disponibile sulle possibili misure per la gestione dei rischi; d) Ogni altra informazione pertinente; e) I punti di contatto da interpellare per ogni supplemento d'informazione. 4. Per ridurre al minimo ogni effetto sfavorevole rilevante sulla conservazione e l'uso duraturo della diversità biologica, in considerazione altresì dei rischi per la salute umana, ciascuna Parte sotto, la cui giurisdizione avviene la fuoruscita dell'organismo vivente modificato menzionato al paragrafo 1, consulta senza indugio gli Stati effettivamente colpiti o suscettibili di esserlo, per consentire loro di determinare gli interventi appropriati e di prendere le misure necessarie, compresi i provvedimenti di emergenza
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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27#art-p-17

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MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI NON INTENZIONALI E MISURE DI EMERGENZA (Art. 17 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversita' biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo