Protocollo
Art. 22
CREAZIONE DI CAPACITÀ
In vigore dal 5 feb 2004
CREAZIONE DI CAPACITÀ
1. Le Parti cooperano allo sviluppo ed al rafforzamento delle risorse umane e delle capacità istituzionali nel settore della prevenzione dei rischi bio-tecnologici, ivi compresa la biotecnologia, nella misura in cui quest'ultima è attinente alla prevenzione dei rischi bio-tecnologici, in vista dell'attuazione effettiva del Protocollo nei paesi in via di sviluppo Parti, in particolare nei paesi meno progrediti e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nonché nelle Parti aventi un'economia di transizione, ivi compreso tramite le istituzioni e le organizzazioni mondiali regionali, sub-regionali e nazionali e, se del caso, favorendo la partecipazione del settore privato.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 precedente, per quanto riguarda la cooperazione, i bisogni dei paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli dei paesi meno progrediti e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, in materia di risorse finanziarie, di accesso alla tecnologia ed al know-how e del trasferimento di tecnologia e di know-how, conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione, sono considerati appieno quando si creano le capacità per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici. La cooperazione, in materia di creazione di capacità, comprende, fatte salve le differenze esistenti fra le situazioni, i mezzi ed i bisogni di ciascuna Parte: una formazione scientifica e tecnica sull'uso razionale e indenne da pericoli della biotecnologia e dell'utilizzazione delle valutazioni dei rischi e delle tecniche di gestione dei rischi bio-tecnologici, nonché il rafforzamento delle capacità tecniche ed istituzionali in materia di prevenzione dei rischi bio-tecnologici. Si tiene altresì conto dei bisogni delle Parti aventi un' economia in transizione, trattandosi di creare capacità per la prevenzione dei rischi biotecnologici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-15;27#art-p-22