Protocollo

Art. 13

PROCEDURA SEMPLIFICATA

In vigore dal 5 feb 2004
PROCEDURA SEMPLIFICATA 8. 1. Una Parte importatrice può, a patto che adeguate misure siano applicate per garantire che il movimento transfrontaliero intenzionale non presenti pericoli di organismi viventi modificati, conformemente all'obiettivo del Protocollo, specificare in anticipo al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici: a) i casi in cui il movimento transfrontaliero intenzionale di cui è destinataria può aver luogo, nello stesso momento in cui il movimento le viene notificato; b) Le importazioni di organismi viventi modificati esentati dalla procedura di accordo preliminare in cognizione di causa. Le notifiche di cui al capoverso a) precedente sono valide per ulteriori movimenti analoghi a destinazione della stessa Parte. 2. Le informazioni concernenti un movimento transfrontaliero intenzionale che devono figurare nella notifica di cui al paragrafo 1 a) precedente sono quelle indicate all'allegato I.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27#art-p-13

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PROCEDURA SEMPLIFICATA (Art. 13 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversita' biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo