Protocollo
Art. 8
NOTIFICA
In vigore dal 5 feb 2004
NOTIFICA
1. La Parte esportatrice indirizza, o esige che l'esportatore provveda ad indirizzare per iscritto all'autorità nazionale competente della Parte importatrice, una notifica prima del movimento transfrontaliero intenzionale di un organismo vivente modificato di cui al paragrafo 1 dell'. La notifica contiene, come minimo, le informazioni specificate all'Allegato I.
2. La Parte esportatrice si accerta che vi sia una responsabilità giuridica per quanto riguarda l'esattezza delle informazioni comunicate dall'esportatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-15;27#art-p-8