Protocollo

Art. 5

PRODOTTI FARMACEUTICI

In vigore dal 5 feb 2004
PRODOTTI FARMACEUTICI Nonostante l', e fatto salvo il diritto delle Parti di sottoporre qualsiasi organismo vivente ad una valutazione dei rischi prima di prendere una decisione sulla sua importazione, il presente Protocollo non si applica ai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati che sono prodotti farmaceutici destinati all'uomo in virtù di altri accordi o organismi internazionali pertinenti.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27#art-p-5

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