Protocollo

Art. 3

DEFINIZIONI

In vigore dal 5 feb 2004
DEFINIZIONI Ai fini del Protocollo: a) per "Conferenza delle Parti "s'intende la Conferenza delle Parti alla Convenzione; b) per "Uso in ambiente chiuso" s'intende qualsiasi operazione, intrapresa in un dispositivo, impianto o ogni altra struttura fisica, che fa intervenire organismi viventi modificati, regolamentati da misure specifiche che limitano effettivamente il loro contatto con l'ambiente esterno e l'impatto su questo ambiente; c) per "Esportazione" s'intende qualsiasi movimento transfrontaliero intenzionale in provenienza da una parte e diretto ad un'altra Parte; d) per "Esportatore" s'intende ogni persona giuridica o fisica, dipendente dalla giurisdizione della Parte esportatrice, che prende provvedimenti affinché un organismo vivente modificato sia esportato; e) per "Importazione" s'intende ogni movimento transfrontaliero intenzionale, a destinazione di una Parte ed in provenienza da un'altra Parte; f) "per Importatore s'intende qualsiasi persona morale o fisica", dipendente dalla giurisdizione della Parte importatrice, che prende provvedimenti affinché un organismo vivente modificato sia importato; g) per "organismo vivente modificato" s'intende ogni organismo vivente che possiede una combinazione inedita di materiale genetico, ottenuta avvalendosi della bio-tecnologia moderna; h) per "organismo vivente" s'intende ogni entità biologica in grado di trasferire o di replicare materiale genetico, ivi compresi gli organismi sterili, i virus ed i viroidi; i) Per "Biotecnologia moderna" s'intende: a) l'applicazione delle tecniche in vitro agli acidi nucleici, ivi compresa la ricombinazione dell'acido desoxyiribonucleico (ADN) e l'introduzione diretta di acidi nucleici in cellule o organiti, b) della fusione cellulare di organismi non appartenenti alla stessa famiglia tassonomica, che sormontano le barriere naturali della fisiologia della riproduzione o della ricombinazione e che non sono tecniche utilizzate per la riproduzione e la selezione di tipo classico; j) Per "Organizzazione regionale d'integrazione economica" s'intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione alla quale i suoi Stati membri hanno trasferito la loro competenza per tutte le questioni dipendenti dal Protocollo e che è stata debitamente abilitata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare il Protocollo o ad aderirvi; per k) Per "movimento transfrontaliero" s'intende ogni movimento di un organismo vivente modificato in provenienza da una Parte e diretto ad un'altra Parte, nella misura in cui, ai fini degli , l'espressione" movimento transfrontaliero" si applica anche ai movimenti fra Parti e non Parti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27#art-p-3

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