Protocollo

Art. 7

APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACCORDO PRELIMINARE IN COGNIZIONE DI CAUSA

In vigore dal 5 feb 2004
APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACCORDO PRELIMINARE IN COGNIZIONE DI CAUSA 1. Fatti salvi gli , la procedura di accordo preliminare in cognizione di causa prevista agli , si applica anteriormente al primo, movimento transfrontaliero intenzionale di organismi viventi modificati destinati ad essere intenzionalmente introdotti nell'ambiente della Parte importatrice. 2. L'introduzione intenzionale nell'ambiente di cui al paragrafo 1 precedente non concerne gli organismi viventi modificati destinati ad essere direttamente utilizzati per l'alimentazione umana o animale, o ad essere trasformati. 3. L' si applica anteriormente al primo movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati destinati ad essere direttamente utilizzati per l'alimentazione umana o ad essere trasformati. 4. La procedura di accordo preliminare in cognizione di causa non si applica ai movimenti transfrontalieri intenzionali degli organismi viventi modificati i quali, in una decisione della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo, sono definiti come essendo poco suscettibili di produrre effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversità biologica, in considerazione altresì dei rischi per la salute umana.
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APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACCORDO PRELIMINARE IN COGNIZIONE DI CAUSA (Art. 7 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversita' biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo