Protocollo

Art. 11

PROCEDURA DA SEGUIRE PER GLI ORGANISMI VIVENTI MODIFICATI DESTINATI AD ESSERE DIRETTAMENTE UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA O ANIMALE, O AD ESSERE TRASFORMATI

In vigore dal 5 feb 2004
PROCEDURA DA SEGUIRE PER GLI ORGANISMI VIVENTI MODIFICATI DESTINATI AD ESSERE DIRETTAMENTE UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA O ANIMALE, O AD ESSERE TRASFORMATI 1. Ogni Parte che prende una decisione definitiva relativa all'utilizzazione sul territorio nazionale, ivi compresa l'immissione sul mercato di un organismo vivente modificato che può essere oggetto di un movimento transfrontaliero e che è destinato ad essere direttamente utilizzato per l'alimentazione umana o animale o ad essere trasformato, deve, entro i quindici giorni successivi, informarne le altre Parti, tramite il Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici. Questa informativa deve contenere almeno le informazioni richieste all'allegato II. La Parte fornisce per iscritto una copia di tale informativa ai corrispondenti nazionali delle Parti che hanno informato in anticipo il Segretariato del fatto che esse non hanno accesso al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici. La presente disposizione non si applica alle decisioni concernenti le prove in loco. 2. Ogni Parte che adotta una decisione conformemente al paragrafo 1 di cui sopra, si accerta che vi siano disposizioni legali che garantiscono l'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente. 3. Ogni Parte può chiedere informazioni supplementari all'autorità menzionata al paragrafo b) dell'allegato II. 4. Ogni Parte può, nel quadro della sua regolamentazione nazionale, prendere una decisione concernente l'importazione di un organismo vivente modificato destinato ad essere direttamente utilizzato per l'alimentazione umana o animale o ad essere trasformato, purchè questa decisione sia conforme all'obiettivo del presente Protocollo. 5. Ciascuna Parte mette a disposizione del Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, una copia di tutte le leggi, regolamentazioni e direttive nazionali applicabili all'importazione degli organismi viventi modificati destinati ad essere direttamente utilizzati per l'alimentazione umana o animale o ad essere trasformati, se disponibili. 6. Ogni paese in via di sviluppo o paese avente un'economia in transizione Parte del presente Protocollo può, in mancanza del quadro regolamentare nazionale menzionato nel paragrafo 4 di cui sopra, quando esercita la sua competenza nazionale, dichiarare, tramite il Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, che la sua decisione preliminare alla prima importazione di un organismo vivente modificato destinato ad essere direttamente utilizzato per l'alimentazione umana o animale o ad essere trasformato, riguardo al quale sono state fornite informazioni in applicazione del paragrafo I di cui sopra, sarà adottata: a) al termine di una valutazione dei rischi intrapresa conformemente all'allegato III; b) entro un termine prevedibile non superiore a duecentosettanta giorni. 7. Il fatto che una Parte non comunichi la sua decisione conformemente al paragrafo 6 precedente, non significa che essa acconsente ad importare o che rifiuta d'importare l'organismo vivente modificato in questione, destinato ad essere direttamente utilizzato per l'alimentazione umana o animale o ad essere trasformato, a meno che essa non l'abbia peraltro specificato. 8. La mancanza di certezze scientifiche, dovuta all'insufficienza di informazioni e di conoscenze scientifiche pertinenti, relative all'impatto dei potenziali effetti sfavorevoli di un organismo vivente modificato, sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversità biologica nella Parte importatrice, in considerazione altresì dei rischi per la salute umana, non impedisce a questa Parte di prendere, come opportuno, una decisione concernente l'importazione di questo organismo vivente modificato, se quest'ultimo è destinato ad essere direttamente utilizzato per l'alimentazione umana o animale o ad essere trasformato, per evitare o ridurre al minimo tali potenziali effetti sfavorevoli. 9. Ogni Parte può far conoscere i suoi bisogni in materia di assistenza finanziaria e tecnica e di sviluppo delle capacità, trattandosi di organismi viventi modificati destinati ad essere direttamente utilizzati per l'alimentazione umana o animale o ad essere trasformati. Le Parti cooperano per far fronte a tali bisogni, in conformità agli del presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27#art-p-11

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