Accordo
Art. 11
In vigore dal 3 feb 2004
Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti
Nello stesso modo, autorizzerà l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo e faciliterà l'ingresso e il soggiorno nel proprio Paese del personale addetto alla produzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;23#art-a-11