Accordo

Art. 11

In vigore dal 3 feb 2004
Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti Nello stesso modo, autorizzerà l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo e faciliterà l'ingresso e il soggiorno nel proprio Paese del personale addetto alla produzione.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;23#art-a-11

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