Accordo

Art. 13

In vigore dal 3 feb 2004
Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate: a) Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria. b) Nel caso di film per i quali vi è una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sarà assegnata al contingente dei Paese che ha le migliori condizioni di esportazione. c) In caso di difficoltà, il film sarà assegnato al contingente del Paese di origine dei produttore. d) Se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilità di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilità.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;23#art-a-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001. — Testo vigente | Portale Normativo