Accordo

Art. 15

In vigore dal 3 feb 2004
Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai Festival internazionali dovranno menzionare tutti i Paesi coproduttori.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;23#art-a-15

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Art. 15 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001. — Testo vigente | Portale Normativo