Accordo
Art. 20
In vigore dal 3 feb 2004
II presente Accordo entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicato ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per l'approvazione.
Il presente Accordo avrà durata biennale e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, salvo parere contrario di una qualsiasi delle Parti, notificato per via diplomatica all'altra Parte almeno tre mesi prima della data del rinnovo.
Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica.
La risoluzione anticipata dei presente Accordo non avrà effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validità.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Montevideo il tredici marzo 2001.
in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ORIENTALE DELL'URUGUAY
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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