Accordo

Art. 19

In vigore dal 3 feb 2004
Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali delle Parti Contraenti, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;23#art-a-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001. — Testo vigente | Portale Normativo