Accordo

Art. 14

In vigore dal 3 feb 2004
I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione italiana - uruguaiana" o "Coproduzione uruguaiana - italiana". Tale dizione dovrà figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicità e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;23#art-a-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001. — Testo vigente | Portale Normativo