Accordo
Art. 12
In vigore dal 3 feb 2004
Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;23#art-a-12